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L’Organizzazione Dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle attività aziendali.
Il Dipartimento aggrega strutture organizzative omologhe, omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e, pur conservando ciascuna la propria autonomia clinica e professionale, sono tra loro interdipendenti nel raggiungimento degli obiettivi e nell’utilizzo delle risorse. Dal punto di vista del modello organizzativo sono previsti i Dipartimenti Strutturali, Interaziendali e le Aree Funzionali.
I Dipartimenti hanno la responsabilità gestionale diretta delle risorse loro assegnate.
I Dipartimenti Interaziendali sono previsti per specifiche funzioni di valenza sovra aziendale e che aggregano strutture appartenenti ad aziende sanitarie diverse che perseguono finalità ed obiettivi comuni di gestione integrata di attività.
Le Aree Funzionali hanno invece come obiettivo principale quello di migliorare le pratiche assistenziali, la presa in carico del paziente, l’integrazione multi professionale e multidisciplinare, le procedure tecnico-amministrative. Le strutture complesse e quelle semplici dipartimentali fanno capo strutturalmente ad un solo Dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale con un incarico di durata da due a tre anni.
Il Dipartimento è l’insieme organizzativo di unità operative complesse e unità operative semplici a valenza dipartimentale, il cui scopo è la gestione comune, efficace, efficiente e appropriata delle risorse per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
I dipartimenti hanno la responsabilità gestionale delle risorse loro assegnate e sono caratterizzati dalla omogeneità, affinità o complementarietà sotto il profilo delle attività delle risorse umane o tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate.
Al dipartimento competono, pertanto, le funzioni di governo clinico, di coordinamento, orientamento, consulenza e supervisione finalizzate all’attuazione delle linee strategiche e di programmazione sanitaria ed, in particolare, spettano allo stesso i seguenti compiti:
I dipartimenti, inoltre, adottano linee guida e percorsi assistenziali improntati alla massima appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell’azione clinica ed assistenziale, e sono funzionali all’adozione di modelli operativi tendenti al continuo miglioramento delle performance aziendali.
Pertanto, la scelta di armonizzare le competenze tecnico/professionali al fine di evitare da un lato la frammentazione delle risposte, dall’altro la variabilità delle opzioni erogative, sostanzia la focalizzazione e il valore aggiunto del dipartimento.
Date le sue caratteristiche gerarchiche, il Dipartimento strutturale aziendale è guidato da un Direttore nominato dal Direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento stesso; il Direttore di dipartimento strutturale aziendale rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto. L’incarico di Direttore di dipartimento strutturale aziendale ha durata da due a tre anni ed è sottoposto a verifica annuale.
L’esito favorevole della verifica di fine incarico non costituisce vincolo per il rinnovo dell’incarico.
Al Direttore del dipartimento strutturale aziendale spetta la relativa indennità di posizione prevista dal vigente CCNL per la direzione di dipartimento strutturale aziendale.
L’incarico di Direttore di dipartimento strutturale aziendale comporta l’attribuzione di responsabilità gestionali in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. La realizzazione delle attività dipartimentali e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate dal Direttore di dipartimento strutturale aziendale, con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.
Le competenze generali di leadership del Direttore di dipartimento strutturale aziendale sono riconducibili alle seguenti peculiarità:
Il Comitato di Dipartimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica.
Componenti del Comitato di Dipartimento sono:
La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimenti sono stabiliti da un apposito Regolamento aziendale; di norma si riunisce per l’esame congiunto delle attività almeno una volta al mese.
Il Comitato di dipartimento definisce le linee di indirizzo clinico ed organizzativo del dipartimento. Elabora, inoltre, la proposta di obiettivi gestionali ed assistenziali del dipartimento.
Il Comitato di dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare eventuali correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta debba esprimersi su:
L’area funzionale è un aggregato di attività svolte da strutture diverse tra di loro, il cui scopo è il raggiungimento coordinato di un obiettivo trasversale e comune a tutte le strutture coinvolte (assistenziali o tecnico-amministrative). L’area funzionale deve essere considerata una “forma organizzativa di coordinamento” in grado di sostenere processi aziendali complessi e flessibile rispetto alla dinamicità evolutiva delle realtà assistenziali.
Il criterio generale per individuare aree funzionali aziendali è la necessità di coordinare attività svolte da unità operative semplici e complesse aziendali per raggiungere obiettivi di miglioramento dell’assistenza e di razionalizzazione nell’uso delle risorse.
Le aree funzionali rappresentano strumenti per l’innovazione organizzativa e gestionale, attraverso il coordinamento e la gestione integrata di funzioni complesse.
L’istituzione di un’area funzionale è finalizzata a facilitare percorsi di integrazione su funzioni ed attività omogenee e/o complementari e a raccordare le attività decentrate sul territorio.
Date le caratteristiche di coordinamento, l’Area funzionale aziendale è condotta da un Coordinatore, nominato dal Direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento stesso; il Coordinatore rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.
L’incarico di Coordinatore è sottoposto a verifica ed è rinnovabile.
L’incarico di Coordinatore comporta esclusivamente l’attribuzione di responsabilità di coordinamento delle attività svolte dalle singole unità operative dipartimentali, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità tecnico-funzionale e gestionale.
Tutte le responsabilità connesse alla sicurezza e alla gestione delle risorse (personale, spazi, attrezzature, dispositivi medici, dotazioni informatiche, ecc.) restano quindi in capo al singoli direttori/responsabili delle unità operative che compongono il dipartimento funzionale.
Le competenze del Coordinatore sono dettagliate nei rispettivi profili di ruolo, che descrivono le competenze scientifico-professionali, organizzative-gestionali e relazionali connesse all’incarico dirigenziale.
Il Coordinatore svolge le seguenti peculiari funzioni:
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Coordinatore riferisce alla Direzione aziendale, rapportandosi i volta in volta con i Direttori delle strutture aziendali per l’erogazione dei livelli di assistenza (Prevenzione, Distretto, Ospedale, Salute mentale) e con i responsabili delle unità operative professionali, tecniche, amministrative e di staff.